Sono considerate rilevanti tutte le segnalazioni relative a comportamenti, rischi, reati, irregolarità a danno di persone fisiche, giuridiche o dell’interesse pubblico.
Poiché non esiste un elenco tassativo ed univoco di illeciti che costituiscono l’oggetto di una segnalazione, questa può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:
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Penalmente rilevanti;
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Poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
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Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
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Suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’ente;
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Suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
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Pregiudizievoli per gli utenti dell’ente per i dipendenti e altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’ente.
Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale, rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o che investano la sfera dei rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale e del Comitato Unico di Garanzia.
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, anche casualmente, in ragione del rapporto di lavoro e del ruolo rivestito.
Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non possono invece essere considerate meritevoli di tutela in quanto è necessario tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione ed evitare al contempo che l’amministrazione o l’ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.
Resta infine fermo il requisito della veridicità dei fatti a tutela del denunciato.
E' possibile selezionare tre tipologie di illeciti all’atto di creazione di una segnalazione:
- PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (L. 190/2012) E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA ILLECITO PENALE DELL’ENTE (D.LGS. 231/01)
Delitti contro la pubblica amministrazione e fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione e reati commessi dai vertici della società e da persone a loro sottoposte, nell’interesse o a vantaggio dell’ente (es. corruzione, atti contrari ai doveri d’ufficio, delitti di criminalità organizzata, reati societari ed ambientali, riciclaggio, mobbing, sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti);
- SICUREZZA FERROVIARIA E JUST CULTURE (NORMATIVA ANSF)
Violazioni e comportamenti inadeguati di qualsivoglia natura che attengano alla materia di tutela della sicurezza ferroviaria (Carenze in materia di sicurezza ferroviaria; Potenziali pericoli; Presenza di estranei sulla sede ferroviaria; Ostacoli che ingombrano la sede ferroviaria; Comportamenti non corretti del personale che svolge mansioni di sicurezza ferroviaria; Operazioni e/o manovre compiute da personale senza competenze; Mancato rispetto delle norme inerenti la sicurezza ferroviaria; Mancato rispetto delle procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza);
- TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)
Violazioni e comportamenti inadeguati di qualsivoglia natura che attengano alla materia salute e sicurezza nei luoghi del lavoro (es. Dispositivi di protezione individuale assente o non adeguati alla mansione ricoperta; Assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope durante l’orario di lavoro; Uso improprio dell'attrezzatura di lavoro; Mancata manutenzione alle attrezzature/veicoli in dotazione; Mancata Informazione/formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Ambienti non idonei alle attività lavorative)